Ai fini della disciplina CFC, la legge di Stabilità 2016 prevede che qualunque regime fiscale, ordinario e speciale, si consideri “privilegiato” se il livello di tassazione nominale risulta essere inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Non ci sarà più, pertanto, alcun decreto o provvedimento del MEF al quale si potrà fare riferimento per individuare una lista di Paesi, territori o di soggetti che svolgono una determinata attività, cui si applica la disciplina. Dovrà essere la controllante residente a verificare il livello di imposizione del Paese estero e confrontarlo con quello italiano, per ogni periodo d’imposta. Con un onere maggiore per il contribuente che potrà tradursi in una fonte di rischio qualora la struttura interna o esterna che gestisce gli affari fiscali non sia dotata del necessario know how in materia di fiscalità internazionale.
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto (art. 1, comma 142, lettera b, legge n. 208/2015) alcune modifiche all’art. 167 TUIR (Disposizioni in materia di imprese estere controllate), che disciplina sia le CFC “black list” (commi da 1 a 8), sia quelle c.d. “white” (commi 8-bis e 8-ter).
Secondo quanto disposto dal successivo comma 144, le nuove disposizioni esplicano i loro effetti a decorrere dal periodo d’imposta 2016 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
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