L’art. 40, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. “Decreto Lavoro”) (1) ha introdotto una rilevante modifica in tema di non rilevanza imponibile dei fringe benefit, nell’accezione più generale che comprende sia i più tipici flexible benefit indivi-duali rinvenibili nell’art. 51, comma 2, e ss., del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), sia quelli aventi più ti-piche finalità “sociali” richiamati dal successivo art. 100, comma 1, organizzati in un piano di welfare aziendale (PWA) o oggetto di conversio-ne del premio di risultato (PdR).
FRINGE BENEFIT: NUOVO VALORE NON IMPONIBILE
By Fabio Ghiselli|2023-10-19T11:47:06+01:00Settembre 27th, 2023|Articoli in evidenza, Politica fiscale|0 Comments
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