Nel dibattito in corso sul modello di imposizione che vorremmo – flat tax o imposta progressiva – e sulla sua corrispondenza con i principi costituzionali di capacità contributiva, solidarietà sociale e uguaglianza sostanziale, si colloca questo interessante articolo di Mario Cermignani, già pubblicato sulla Rivista Innovazione e Diritto n.6/2017 edita da Università degli Studi di Napoli Federico II che ne ha gentilmente concesso la ripubblicazione .
Il dovere tributario come dovere di solidarietà sociale_2017_06_10
Articoli interessante, che pone l’attenzione sul principale diritto-dovere previsto – ambito tributario – dalla Costituzione, quello di cui all’art. 53 Cost. “1. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
2. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
L’analisi a mio avviso è principalmente concentrata sulla funzione solidaristica della norma (piuttosto che la funzione garantistica). Infatti, per riassumere, storicamente si è affermato che il primo comma prima parte (tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche) esprima proprio la funzione solidaristica dell’art. 53 e vada collegato all’art. 2 Cost. che prevede che “La Repubblica (…) richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Il concorso di tutti alle spese pubbliche va letto quale specificazione dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. Non mancano degli interessanti commenti in riferimento al principio di progressività. Un articolo per tecnici del settore, ma ben strutturato.
Articolo interessante, che pone l’attenzione sul principale diritto-dovere previsto – ambito tributario – dalla Costituzione, quello di cui all’art. 53 Cost. “1. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
2. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
L’analisi a mio avviso è principalmente concentrata sulla funzione solidaristica della norma (piuttosto che la funzione garantistica). Infatti, per riassumere, storicamente si è affermato che il primo comma prima parte (tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche) esprima proprio la funzione solidaristica dell’art. 53 e vada collegato all’art. 2 Cost. che prevede che “La Repubblica (…) richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Il concorso di tutti alle spese pubbliche va letto quale specificazione dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. Non mancano degli interessanti commenti in riferimento al principio di progressività. Un articolo per tecnici del settore, ma ben strutturato.
Gentile Avv. Pau, La ringrazio molto per aver visitato il blog, per aver scritto il messaggio, per le sue considerazioni e per la valutazione positiva che trasmetterò con piacere all’Autore dell’articolo.
Come ha avuto modo di vedere, questo blog ha una sezione “Ospiti” nella quale pubblico i contributi, anche già pubblicati su riviste di settore, delle persone che scrivono di tematiche fiscali generali, più che altro di politica fiscale, e da adesso anche di diritto e politiche del lavoro delle quali anch’io mi occupo (propio oggi ho scritto un articolo per il Quotidiano on line Ipsoa sui rider). Per cui se ha piacere, molto volentieri posso ospitare i suoi contributi.
Grazie e cordiali saluti.
Fabio Ghiselli
Un sentito ringraziamento all’Avv. Federico Pau per il suo puntuale e positivo commento sul mio articolo sul Dovere tributario come dovere di solidarieta’ sociale. Mario Cermignani