La legge di Stabilità 2016 solleva un intero settore produttivo dall’imposizione IRAP. Infatti, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, generalmente, dal 2016), non sono considerati soggetti passivi IRAP quanti esercitano un’attività agricola (senza più alcun limite di volume d’affari) e le cooperative e loro consorzi che esercitano attività selvicolturale e di sistemazione idraulico-forestale nonché attività di allevamento di animali o della piccola pesca. L’occasione offre lo spunto per alcune riflessioni sull’attuale fisionomia del tributo, soprattutto dopo la modifica alla base imponibile apportata dalla legge di Stabilità 2015, che ha disposto l’integrale deducibilità del costo del lavoro relativo a contratti a tempo indeterminato a decorrere dal periodo d’imposta 2015.
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